Competenze

Art. 3 (6). L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.
Art.4 (1). In conformità dell'articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
Art.5 (1). La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
Art.5 (2). In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
Art.5 (3). In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.
Art.5 (4). In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Mio commento: si intravvedono i germini di un impostazione federale basata sul principio di sussidiarietà. D’altra parte la ripetizione che qualsiasi competenza non attribuita all’Unione appartiene agli Stati membri, è una clausola molto forte perché modificare i trattati non è per nulla facile. Questo ha ostacolato ed ostacola non poco il passaggio di competenze che si sarebbe reso necessario durante la crisi, sebbene passi molto importanti sono stati fatti, senza modificare il trattato.

Cooperazione rafforzata

Articolo 20
1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo  processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 328 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipino almeno nove Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 329 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto. Le modalità di voto sono previste all'articolo 330 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti. Non sono considerati un acquis che deve essere accettato dagli Stati candidati all'adesione all'Unione.
 
Mio commento:  La decisione di costruire l'euro e' stata fondamentale. Pur non essendo una cooperazione rafforzata, in quanto prevista dai trattati, aiuta a capire quanto è importante che su certe materie, causa la difficoltà di modificare i trattati all’unanimità, bisogna considerare di procedere con un gruppo di paesi che vogliono una integrazione più forte e convinta. Pur dovendo sempre cercare un accordo a livello UE, e pur riconoscendo eccezionale e temporanea la possibilità di accordi intergovernativi, io sono in principio a favore, anche  per far passare un messaggio di contrarietà al meccanismo di unanimità che non deve bloccare il processo di integrazione. In ogni caso è fondamentale che le porte rimangono sempre aperte agli altri Stati Membri e che dunque l’accordo preveda di lavorare per un cambiamento del Trattato. Approfondiremo.
 

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