La Casa Europa ha pilastri che si stanno costruendo e solidificando. Ne assicurano la continuità e sostenibilità secondo principi democratici, attraverso le crisi e le generazioni.  Si tratta delle istituzioni europee, che durano anche se le persone passano, e i trattati, che danno il fondamento (giuridico) alla Casa Europa.

Sottocategorie

  • Le istituzioni

    Art. 13 del Trattato sull’Unione Europea

    Le istituzioni dell'Unione sono:

    — il Parlamento europeo,

    — il Consiglio europeo,

    — il Consiglio,

    — la Commissione europea,

    — la Corte di giustizia dell'Unione europea,

    — la Banca centrale europea,

    — la Corte dei conti.

    Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.

    Mio commento: con il passare dei decenni e con diverse evoluzioni si sono create un po’ tutte le forme necessarie per una innovativa forma di statualità dell’UE. Da notare la distinzione tra Consiglio europeo, l’organo più alto che comprende i primi ministri degli Stati membri e il Consiglio. Il consiglio europeo è attualmente l’organo con maggiore potere di indirizzo strategico. Il Consiglio ha il potere legislativo, insieme al parlamento europeo, e si riunisce di volta in volta in costellazioni diverse, a seconda dei temi e dei competenti ministri degli Stati membri. Sono come delle commissioni, a livello di ministri, con potere legislativo.

  • Le leggi fondamentali

    L'Unione si fonda sui due trattati che hanno lo stesso valore giuridico:

    1) Il Trattato sull’Unione Europea.

    2) Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    3) L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Art 6 (1) Trattato sull’Unione europea.

    Inoltre, l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. Art 6 (2) Trattato sull’Unione europea.

    Mio commento: io fui tra quelli che sostennero lo stesso valore giuridico dei trattati per la carta dei diritti fondamentali, visto che si stava costruendo la costituzione e quella sarebbe stata la parte iniziale. Tuttavia alcuni paesi ne limitarono la portata, inserendo la carta come appendice e  la clausola che le disposizioni della Carta o l’adesione alla Convenzione europea non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.