Commissione Europea

La Commissione europea

Articolo 17

1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono.

3. Il mandato della Commissione è di cinque anni. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.

4. La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti.

5. A decorrere dal 1 novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero. I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri che consenta di riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri. Tale sistema è stabilito all'unanimità dal Consiglio europeo conformemente all'articolo 244 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Il presidente della Commissione:

a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;

b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;

c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, tra i membri della Commissione.

Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.

7. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura. Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3, secondo comma e al paragrafo 5, secondo comma.

Il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.

8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo 234 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.

Mio Commento: la Commissione è l’istituzione che rappresenta gli interessi dell’Europa nel suo complesso. La sua indipendenza è la caratteristica principale. E’ sui generis perché ha il diritto esclusivo di fare proposte legislative da sottoporre all’approvazione del parlamento europeo e del consiglio. Ha  inoltre il compito di vigilare sull’applicazione delle regole comuni. Promuove gli interessi globali dell’UE.

La sua struttura tecnica è stata spesso criticata come tecnocrazia ma il trattato le richiede di fare in modo che tutti gli stati, grandi e piccoli, rispettino le stesse leggi. In questo senso la sua neutralità è fondamentale in quanto, quando fa bene il suo lavoro, evidenzia i limiti dei governi e il loro comportamento non conforme rispetto le leggi europee. Non è infrequente che i governi che vengono “additati” dalla Commissione, cerchino un facile consenso populista scaricando sulla Commissione responsabilità non sue.

 La Commissione è strutturata di proposito come organo tecnico e neutrale, con lo scopo di garantire in ogni circostanza che l’interesse europeo prevalga su quello nazionale. Per gli stati piccoli, la commissione spesso ha costituito un baluardo contro rischi di egemonia degli stati più grandi, anche se oggi con la UE a 27, nonostante le tentazioni opportunistiche di chi vuole scaricare colpe o responsabilità a questo o quel paese, questo rischio di egemonia è molto diminuito.

La sua struttura tecnica permette alla Commissione di avere un orizzonte strategico di più lungo termine in quanto meno sottoposta alle emergenze quotidiane che caratterizzano l’attività dei governi nazionali e che li portano ad avere spesso un orizzonte temporale breve, a volte in balia degli eventi, come ad esempio le continue scadenze elettorali, o dei “populismi” di turno. 

I suoi membri sono nominati dagli Stati membri ma il parlamento europeo li può respingere al momento della nomina o durante il mandato. Anche il Presidente della commissione può richiedere le dimissioni individuali.

Consiglio dell'UE

Il Consiglio dell’Unione Europea

Articolo 16 del Trattato sull’Unione Europea

1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati.

2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.

4. A decorrere dal 1 novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione. La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. Le altre modalità che disciplinano il voto a maggioranza qualificata sono stabilite all'articolo 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Le disposizioni transitorie relative alla definizione della maggioranza qualificata applicabili fino al 31 ottobre 2014 e quelle applicabili tra il 1 novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie.

6. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente all'articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio «Affari generali» assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione. Il Consiglio «Affari esteri» elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.

7. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.

8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.

9. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, alle condizioni stabilite conformemente all'articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Mio Commento: E’ l’istituzione europea che rappresenta gli Stati membri. E’ una specie di camera “alta” con funzione legislativa e di approvazione del bilancio, in co-decisione con il parlamento europeo. Coordina le politiche che rimangono di competenza nazionale: sanità, istruzione, previdenza, giustizia, politica estera e di sicurezza. Ogni volta si riunione in formazioni diverse con i ministri competenti.  Solo la formazione “affari esteri” ha un presidente a tempo pieno che garantisce continuità. E’ molto positivo che deliberi prevalentemente a maggioranza qualificata (che dipende dal numero degli stati e dal numero dei cittadini) e non più all’unanimità.

Corte di Giustizia UE

La Corte di giustizia dell’UE

Articolo 19

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.

Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro. I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:

a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;

b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;

c) negli altri casi previsti dai trattati.

Consiglio europeo

Il Consiglio Europeo

Articolo 15 del Trattato sull’Unione Europea

1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.

2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori.

3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto riguarda il presidente della Commissione, da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.

4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. 5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.

6. Il presidente del Consiglio europeo: a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo; b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio «Affari generali»; c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo; d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo. Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Mio commento: il Consiglio europeo è l’organo da cui attualmente ci si aspetta nascono le grandi riforme e impulsi strategici per una visione dell’Europa, anche perché le sue competenze non sono definite nei trattati, a differenza del Consiglio dell’Unione Europea. Il Consiglio europeo è diventato una istituzione con il Trattato di Lisbona del 2009. Rimane forse la più “alta” istituzione europea, composta dai primi ministri degli Stati membri e dai tre principali leader politici europei.

A differenza della Commissione, il Consiglio europeo non è “accountable” verso il Parlamento, sebbene debba presentargli una relazione dopo ogni incontro.

La figura fondamentale, introdotta con il trattato di Lisbona nel 2009, è il presidente a tempo pieno Herman Van Rompuy che assicurerà una importante continuità dal 2009. Nel 2012 il suo mandato di due anni e mezzo è stato rinnovato fino al Novembre 2014. I principali compiti del presidente consistono nel presiedere le riunioni dei capi di Stato o di governo, facilitare la formazione di consenso tra loro e garantire la rappresentanza esterna dell'Unione, ad esempio in consessi come il G8 e il G20.

Attualmente il presidente è il principale artefice del dibattito sul futuro dell’Unione Economica e Monetaria, insieme al presidente della Commissione, dell’eurogruppo e della Banca Centrale Europea. Purtroppo il grande assente su questo tema è il parlamento Europeo che comunque sta provando ad alzare la voce, giustamente. Ne parleremo.

Parlamento Europeo

Il Parlamento europeo

Articolo 14 del Trattato sull’Unione Europea

1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione.

2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi. Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.

3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.

4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

Mio commento: rappresenta i cittadini dell’Unione! Il Parlamento, soprattutto dopo l’approvazione del Trattato di Lisbona, ha acquisito molti poteri. Il Parlamento europeo ha tre funzioni principali: i) discutere e approvare le normative europee congiuntamente al Consiglio, ii) controllare le altre istituzioni dell'UE, in particolare la Commissione, per accertarsi che agiscano democraticamente, iii) discutere e adottare il bilancio dell'UE congiuntamente al Consiglio.

Sul secondo punto, prima della nomina dei commissari il Parlamento europeo li sottopone ad una audizione che può condurre al respingimento dell’intera commissione. Inoltre può censurare in qualsiasi momento la Commissione stessa e richiederne le dimissioni (nel 1999 accadde con la commissione di Santer, dimessosi per una negligenza imputabile ad una sola commissaria). Il parlamento esamina le relazioni dei commissari e può interrogarli.

Sul terzo punto, il Parlamento adotta il bilancio annuale dell'UE congiuntamente al Consiglio dell'Unione europea. Un'apposita commissione parlamentare verifica come vengono spese le risorse di bilancio e prepara il voto con cui ogni anno il Parlamento decide se approvare il modo in cui la Commissione ha gestito il bilancio dell'anno precedente.

Riguardo la rappresentanza, per schieramento politico e non per nazionalità, gli stati meno popolosi sono oggi sovra rappresentati rispetto la Germania, la Francia e l’Italia. D’altra parte, i padri fondatori hanno sempre avuto chiara la necessità di trattare i modo eguale questi tre paesi, in tutte le istituzioni presenti e future, per non incorrere di nuovo in rischi di egemonie.